Al Personale con contratto al 30 giugno
Al DSGA
Catania, 13/09/2024
OGGETTO: Ferie personale scuola a tempo determinato con contratto al 30/06
Si ricorda al personale in indirizzo che il D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012 2012, n. 135, all’art. 5 c. 8 dispone: “le ferie […] spettanti al personale […] non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.
Tale disposizione è stata integrata dalla L. 228/2012 nei termini che di seguito si riportano.
- Art. 1 c. 55: All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
- Art. 1 c. 56: Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Si invita pertanto il personale con contratto fino al 30 giugno 2025 a fruire del periodo di ferie spettante, mediante richiesta sul Portale Argo, in corrispondenza delle sospensioni delle lezioni.
Se il lavoratore non dovesse attenersi a tale disposizione si procederà al collocamento in ferie d’ufficio al fine di ottemperare alle indicazioni normative sopra richiamate.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Emanuela Gutkowski Loffredo di Cassibile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
da Ctpm020005-psc